Con sentenza depositata il 2 gennaio 2020 la Corte d’Appello salentina ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, con cui la titolare di un PVR collegato ad un noto concessionario, era stata condannata per via di una serie di elementi sulla cui base era stata ritenuta la sussistenza del reato di raccolta abusiva di gioco e scommesse, attesa la sussistenza dell’intermediazione da parte della stessa titolare.
Tale reato, a detta del primo giudice, era configurabile per via della presenza di ben 12 postazioni Internet, regolarmente utilizzate dai clienti per giocare, nonché ricevute di prenotazioni di giocate reperite presso il locale e fattura di provvigioni maturate dal centro pagate dal concessionario in base al volume della raccolta.
In appello, la difesa rappresentata dall’avvocato Marco Ripamonti (in foto), ha ricostruito l’intero assetto normativo depositando anche circolari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed affermando la rispondenza a legge dei sistemi provvigionali e l’inidoneità delle ricevute di prenotazione ai fini di rivelare una attività di intermediazione.
Lo stesso difensore, con numerosi precedenti in mano, ha anche sostenuto la piena compatibilità con il divieto di intermediazione della giocata svolta all’interno dell’esercizio tramite le postazioni Internet, alla condizione della inviolabilità dei conti di gioco.
La Corte d’Appello ha accolto le tesi della difesa, condivise anche dalla Procura Generale, ed ha assolto con formula il fatto non sussiste.
Si tratta di una nuova ed importante sentenza che affronta il complesso ed attuale tema del perimetro operativo dei punti di ricarica collegati ai concessionari autorizzati alla raccolta a distanza.